ARTICOLO 1
È costituita l'associazione "Cactus
Trentino Südtirol, con sede in Villazzano.
L'associazione è apolitica, apartitica, non
ammette discriminazioni razziali, sessuali,
etniche, religiose e non persegue fini di
lucro. Avrà durata illimitata.
ARTICOLO 2
L'associazione persegue le seguenti finalità:
svolgere direttamente o a supporto di altre
associazioni, anche a livello internazionale,
attività specifiche nel settore della botanica,
con particolare riferimento allo studio,
alla coltivazione e alla divulgazione delle
conoscenze su cactus e succulente, favorire
lo scambio di informazioni, piante, semi
ed altro materiale tra i collezionisti di
cacti ed altre succulente, nel rispetto delle
norme dello statuto e delle normative nazionali
ed internazionali vigenti.
ARTICOLO 3
Per il conseguimento degli scopi sociali
l'associazione potrà:
a) effettuare studi e ricerche;
b) organizzare incontri, convegni, tavole
rotonde, manifestazioni;
c) pubblicare ed editare materiale di studio,
di raccolte e divulgazione;
d) fornire consulenze;
e) compiere tutti gli altri atti necessari
per il conseguimento degli scopi sociali
nel rispetto delle norme del presente statuto.
ARTICOLO 4
I mezzi finanziari sono costituiti dalle
quote di iscrizione determinate annualmente
dal Consiglio Direttivo, dai contributi di
enti, di privati e di associazioni, da lasciti
e donazioni.
L'associazione può compiere operazioni mobiliari
ed immobiliari per il raggiungimento dell'oggetto
sociale.
ARTICOLO 5
Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione
dovranno redigere domanda scritta su apposito
modulo, da presentarsi al Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 6
L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento
della domanda da parte del Consiglio Direttivo,
il cui giudizio è insindacabile e contro
la cui decisione non è ammesso appello. In
caso di domande di ammissione presentate
da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate
dall'esercente la potestà.
I soci effettivi possono essere: ordinari,
sostenitori, benefattori. I soci sostenitori
versano una quota annua pari al doppio della
quota stabilita per il socio ordinario. I
soci benefattori versano una quota più alta,
a loro discrezione, del doppio della quota
stabilita per il socio ordinario.
La qualifica di socio dà diritto di frequentare
i locali e gli impianti sociali, nonché di
partecipare alle attività sociali secondo
le modalità stabilite. I soci hanno il dovere
di difendere sempre il buon nome dell'associazione
e di osservare le regole dettate dalle Istituzioni
ed associazioni alle quali l'associazione
aderisce.
ARTICOLO 7
I soci cessano di appartenere all'associazione:
a) per dimissioni volontarie manifestate
per iscritto;
b) per morosità: il socio che non provvederà
al pagamento anche di un solo rateo della
quota entro 30 giorni dopo la scadenza prevista
per l'assemblea dei soci, si intenderà di
diritto escluso dall'associazione;
c) per espulsione, deliberata dalla maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo,
pronunciata contro il socio che commette
azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
dell'associazione, e che, con la sua condotta,
costituisce ostacolo al buon andamento del
sodalizio. Il socio espulso non può più essere
riammesso.
ARTICOLO 8
L'anno sociale e l'esercizio finanziario
iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre
di ciascun anno, salvo quanto previsto dall'atto
costitutivo.
ARTICOLO 9
Gli organi sociali sono:
a) l'assemblea generale dei soci (ordinaria
e straordinaria);
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Consiglio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 10
L'assemblea generale dei soci è il massimo
organo deliberativo dell'associazione ed
è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie
e straordinarie dell'associazione i soli
soci che siano in regola con il versamento
della quota annua. È ammessa al massimo una
delega per ogni socio partecipante.
ARTICOLO 11
La convocazione dell'assemblea ordinaria
avverrà normalmente entro il 15 marzo di
ciascun anno per l'approvazione, in particolare,
del conto consuntivo dell'anno precedente
e del bilancio preventivo, per l'anno in
corso.
La convocazione dell'assemblea, oltre che
dal Consiglio Direttivo a seguito di propria
deliberazione, potrà essere richiesta dalla
metà più uno dei soci che potranno proporre
l'ordine del giorno.
In tal caso la stessa deve essere convocata
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
da parte del presidente del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell'assemblea dovrà avvenire
con invito scritto inviato almeno 15 giorni
prima al domicilio dei singoli soci.
ARTICOLO 12
Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria
saranno valide in prima convocazione con
la presenza della maggioranza dei soci. Trascorsa
mezz'ora dalla prima convocazione, l'assemblea
è regolarmente costituita in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei soci presenti.
ARTICOLO 13
Spetta all'assemblea dei soci:
a) decidere sulla relazione morale e finanziaria
del Consiglio Direttivo;
b) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo
predisposti dal Consiglio Direttivo;
c) eleggere il Consiglio Direttivo la cui
composizione può essere variata con delibera
assembleare anche in assenza del quorum previsto
per le modifiche dello statuto;
d) decidere sui problemi patrimoniali dell'associazione;
e) prendere in considerazione ogni altro
argomento proposto dal Consiglio Direttivo
per la discussione e l'approvazione assembleare;
f) emanare regolamenti.
ARTICOLO 14
Le eventuali modifiche del presente statuto
potranno essere discusse e deliberate solo
dall'assemblea straordinaria dei soci e solo
se poste all'ordine del giorno. Per tali
deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto
favorevole della maggioranza dei votanti,
i quali rappresenteranno almeno la metà più
uno dei soci.
ARTICOLO 15
Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri
eletti dall'assemblea con votazione palese.
Qualunque socio può comunque richiedere la
votazione segreta. L'assemblea ha il dovere
di esprimere il presidente, il vicepresidente,
il segretario e il cassiere. Il Consiglio
Direttivo deve essere composto per almeno
i suoi tre quarti da soci residenti nella
Regione Autonoma Trentino/Alto Adige. Tutti
gli incarichi sociali si intendono a titolo
gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in
carica cinque anni ed i suoi componenti sono
rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate
a maggioranza, in caso di parità discriminante
sarà il voto del presidente.
ARTICOLO 16
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi
sciolto e non più in carica qualora per dimissioni
o per qualsiasi altra causa, venga a perdere
due o più dei suoi componenti. Per dimissioni
di un solo componente, questo verrà surrogato
dall'assemblea dei soci.
ARTICOLO 17
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta
il presidente lo ritenga necessario o lo
richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.
ARTICOLO 18
Spetta al Consiglio Direttivo di:
a) deliberare sulle domande di ammissione
dei soci;
b) decidere sull'esclusione dei soci per
morosità o indegnità, in conformità a quanto
stabilito nel presente statuto-;
c) redigere il bilancio preventivo e quello
consuntivo da sottoporre all'assemblea e
curare gli affari di ordinaria amministrazione,
nonché deliberare le quote associative annue;
d) fissare le date delle assemblee ordinarie
dei soci da indire almeno una volta all'anno
e convocare l'assemblea straordinaria qualora
la reputi necessaria o venga chiesta dai
soci;
e) programmare l'attività dell'associazione
nel rispetto delle direttive dell'assemblea;
f) curare l'ordinaria amministrazione e,
con esclusione dei compiti espressamente
attribuiti all'assemblea dal presente statuto,
la straordinaria amministrazione.
ARTICOLO 19
Il Consiglio Direttivo risponde in solido
del buon andamento dell'associazione sia
sul piano morale che su quello finanziario,
anche in deroga all'art. 38 c.c.
ARTICOLO 20
Il presidente dirige l'associazione e ne
è il legale rappresentante. Il vicepresidente
sostituisce il presidente in caso di sua
assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle
mansioni nelle quali viene espressamente
delegato dal presidente. Il segretario cura
l'esecuzione delle deliberazioni del presidente,
del Consiglio Direttivo e dell'assemblea,
redige i verbali delle assemblee, attende
alla corrispondenza. Il cassiere cura l'amministrazione
dell'associazione e si incarica delle riscossioni
delle entrate e della tenuta dei libri sociali
contabili. Provvede alla conservazione delle
proprietà dell'associazione ed alle spese,
da pagarsi su ordine del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 21
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto
da due persone elette dall'Assemblea. I revisori
esercitano la vigilanza sull'amministrazione
dell'Associazione. In caso di irregolarità
riscontrate hanno il potere di convocare
l'Assemblea.
Il Collegio dura in carica per un periodo
di cinque anni.
ARTICOLO 22
Tutte le controversie fra l'associazione
ed i soci e fra i soci stessi sono sottoposte
ad un collegio arbitrale costituito da tre
componenti scelti dal Consiglio Direttivo
tra i non soci. Al collegio dei probiviri
sono demandati i più ampi poteri istruttori
e decisionali e il verdetto deve essere accettato
inapellabilmente. La proposta di radiazione
di un socio deve essere comunicata al presidente
dell'Associazione per la successiva delibera
e ratifica del Consiglio Direttivo. I soci,
con l'accettazione dello statuto, si impegnano
alla presente clausola compromissoria.
ARTICOLO 23
In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione,
che dovrà avvenire con deliberazione della
maggioranza assoluta dell'assemblea dei soci,
i beni della stessa associazione "Cactus
Trentino Südtirol" verranno devoluti
interamente ad una associazione o ad un ente,
scelti dall'assemblea, con fini analoghi
a quelli dell'associazione stessa.
ARTICOLO 24
Il presente statuto, come l'atto costitutivo,
è redatto in duplice lingua - italiano e
tedesco. Per eventuali discordanze, fa fede
la versione in italiano.
ARTICOLO 25
Per tutto quanto non previsto dal presente
statuto si rinvia alle norme del codice civile.