STATUTO

ARTICOLO 1

È costituita l'associazione "Cactus Trentino Südtirol, con sede in Villazzano. L'associazione è apolitica, apartitica, non ammette discriminazioni razziali, sessuali, etniche, religiose e non persegue fini di lucro. Avrà durata illimitata.

ARTICOLO 2
L'associazione persegue le seguenti finalità:
svolgere direttamente o a supporto di altre associazioni, anche a livello internazionale, attività specifiche nel settore della botanica, con particolare riferimento allo studio, alla coltivazione e alla divulgazione delle conoscenze su cactus e succulente, favorire lo scambio di informazioni, piante, semi ed altro materiale tra i collezionisti di cacti ed altre succulente, nel rispetto delle norme dello statuto e delle normative nazionali ed internazionali vigenti.

ARTICOLO 3
Per il conseguimento degli scopi sociali l'associazione potrà:
a) effettuare studi e ricerche;
b) organizzare incontri, convegni, tavole rotonde, manifestazioni;
c) pubblicare ed editare materiale di studio, di raccolte e divulgazione;
d) fornire consulenze;
e) compiere tutti gli altri atti necessari per il conseguimento degli scopi sociali nel rispetto delle norme del presente statuto.

ARTICOLO 4
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote di iscrizione determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti, di privati e di associazioni, da lasciti e donazioni.
L'associazione può compiere operazioni mobiliari ed immobiliari per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 5
Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno redigere domanda scritta su apposito modulo, da presentarsi al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6
L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.
I soci effettivi possono essere: ordinari, sostenitori, benefattori. I soci sostenitori versano una quota annua pari al doppio della quota stabilita per il socio ordinario. I soci benefattori versano una quota più alta, a loro discrezione, del doppio della quota stabilita per il socio ordinario.
La qualifica di socio dà diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle Istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione aderisce.

ARTICOLO 7
I soci cessano di appartenere all'associazione:
a) per dimissioni volontarie manifestate per iscritto;
b) per morosità: il socio che non provvederà al pagamento anche di un solo rateo della quota entro 30 giorni dopo la scadenza prevista per l'assemblea dei soci, si intenderà di diritto escluso dall'associazione;
c) per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, e che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il socio espulso non può più essere riammesso.

ARTICOLO 8
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno, salvo quanto previsto dall'atto costitutivo.

ARTICOLO 9
Gli organi sociali sono:
a) l'assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Consiglio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 10
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota annua. È ammessa al massimo una delega per ogni socio partecipante.

ARTICOLO 11
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 15 marzo di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo, per l'anno in corso.
La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.
In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del presidente del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell'assemblea dovrà avvenire con invito scritto inviato almeno 15 giorni prima al domicilio dei singoli soci.

ARTICOLO 12
Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. Trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

ARTICOLO 13
Spetta all'assemblea dei soci:
a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
b) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
c) eleggere il Consiglio Direttivo la cui composizione può essere variata con delibera assembleare anche in assenza del quorum previsto per le modifiche dello statuto;
d) decidere sui problemi patrimoniali dell'associazione;
e) prendere in considerazione ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo per la discussione e l'approvazione assembleare;
f) emanare regolamenti.

ARTICOLO 14
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei votanti, i quali rappresenteranno almeno la metà più uno dei soci.

ARTICOLO 15
Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri eletti dall'assemblea con votazione palese. Qualunque socio può comunque richiedere la votazione segreta. L'assemblea ha il dovere di esprimere il presidente, il vicepresidente, il segretario e il cassiere. Il Consiglio Direttivo deve essere composto per almeno i suoi tre quarti da soci residenti nella Regione Autonoma Trentino/Alto Adige. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza, in caso di parità discriminante sarà il voto del presidente.

ARTICOLO 16
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere due o più dei suoi componenti. Per dimissioni di un solo componente, questo verrà surrogato dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 17
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.

ARTICOLO 18
Spetta al Consiglio Direttivo di:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) decidere sull'esclusione dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto-;
c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora la reputi necessaria o venga chiesta dai soci;
e) programmare l'attività dell'associazione nel rispetto delle direttive dell'assemblea;
f) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 19
Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 c.c.

ARTICOLO 20
Il presidente dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal presidente. Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del presidente, del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, redige i verbali delle assemblee, attende alla corrispondenza. Il cassiere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed alle spese, da pagarsi su ordine del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due persone elette dall'Assemblea. I revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione. In caso di irregolarità riscontrate hanno il potere di convocare l'Assemblea.
Il Collegio dura in carica per un periodo di cinque anni.

ARTICOLO 22
Tutte le controversie fra l'associazione ed i soci e fra i soci stessi sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti scelti dal Consiglio Direttivo tra i non soci. Al collegio dei probiviri sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali e il verdetto deve essere accettato inapellabilmente. La proposta di radiazione di un socio deve essere comunicata al presidente dell'Associazione per la successiva delibera e ratifica del Consiglio Direttivo. I soci, con l'accettazione dello statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

ARTICOLO 23
In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, che dovrà avvenire con deliberazione della maggioranza assoluta dell'assemblea dei soci, i beni della stessa associazione "Cactus Trentino Südtirol" verranno devoluti interamente ad una associazione o ad un ente, scelti dall'assemblea, con fini analoghi a quelli dell'associazione stessa.

ARTICOLO 24
Il presente statuto, come l'atto costitutivo, è redatto in duplice lingua - italiano e tedesco. Per eventuali discordanze, fa fede la versione in italiano.

ARTICOLO 25
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile.